Questa utilità serve per tutti coloro che sono alle prese con scadenze e termini inderogabili.
Per gli Avvocati, ad esempio, può servire per calcolare le varie scadenze processuali quali ad esempio il termine ultimo per depositare una comparsa conclusionale o di costituzione.
Sono disponibili due possibilità di calcolo:
-
A partire da una data di riferimento calcola la data finale aggiungendo (o togliendo) un numero di giorni specificato dall’utente (novità giorni festivi).
-
Calcola il numero di giorni che intercorrono tra due date.
NOTA: Se la scadenza calcolata cade in un giorno festivo sarà visualizzata in rosso e l’utility determinerà automaticamente il primo giorno utile non festivo. I giorni festivi sono la domenica e tutte le festività nazionali per le quali sarà visualizzata anche la relativa descrizione.
Il bottone , che compare dopo avere effettuato il calcolo delle scadenze, consente di aggiungere facilmente al tuo Calendario Google la scadenza appena calcolata (è necessario entrare con il proprio account Google); dopo aver cliccato sul bottone, si aprirà la maschera per l’inserimento di una nuova scadenza con la data preimpostata al valore calcolato; a questo punto è sufficiente inserire un titolo (per ricordare di quale scadenza si tratta) e salvare le modifiche.
Infine, tramite il bottone , è possibile copiare con un solo click la data di scadenza calcolata nel campo “Data Iniziale” per effettuare rapidamente un nuovo calcolo.
NOTA: L’opzione “Sospensione dei termini processuali” si applica per il calcolo delle scadenze in ambito giuridico; selezionando questa opzione il programma calcola le scadenze tenendo conto che le attività processuali sono sospese nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (era il 15 settembre fino al 2014) e in eventuali ulteriori periodi di sospensione stabiliti per legge, come nel caso dell’epidemia di coronavirus.
Si richiamano a questo proposito le disposizioni vigenti in materia; si ricorda altresì che tale sospensione non si applica ai procedimenti di cui agli articoli 91 e 92 del RD n.12/1941.