Questa applicazione permette di calcolare rapidamente i termini per i pignoramenti immobiliari e mobiliari, i pignoramenti presso terzi e quelli relativi ai veicoli iscritti nei pubblici registri.
Se un termine cade di domenica o in un giorno festivo viene indicato come termine ultimo il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, con l’indicazione dei giorni “saltati”.
Accanto alle date calcolate è sempre disponibile il bottone per l’integrazione con Google Calendar ed il link al relativo articolo del c.p.c.
Termini che cadono di sabato
In seguito ad alcune segnalazioni di casi particolari realmente accaduti, in questa applicazione, se un termine cade nella giornata di sabato, e non si tratta di festività nazionale, la scadenza è visualizzata senza slittamento al primo giorno non festivo, in modo che ciascuno possa decidere autonomamente se adottare o meno un profilo “prudenziale”.
Google Calendar
Come le altre applicazioni che calcolano scadenze e termini processuali anche qui abbiamo previsto l’integrazione con Google Calendar tramite l’apposito bottone visualizzato accanto a ciascuno dei termini calcolati.
Si ricorda che per poter utilizzare Google Calendar bisogna avere un account Google ed essere collegati.
Dipendenze tra date
Nell’ambito del pignoramento di autoveicoli, il termine per depositare l’istanza di vendita dipende dalla data di iscrizione a ruolo del pignoramento (data richiesta all’utente) che a sua volta dipende dalla data della comunicazione di presa in custodia del veicolo da parte dell’IVG (anch’essa richiesta all’utente).
In virtù di questa dipendenza tra le due date, l’applicazione controllerà che la data di iscrizione a ruolo inserita nella maschera non superi il termine massimo consentito.
Per conoscere quale sia il termine massimo è possibile effettuare il calcolo in due passaggi:
Dopo aver calcolato il “Termine per iscrivere a ruolo il pignoramento” lo si può copiare nel campo “Data di iscrizione a ruolo del pignoramento” e rieseguire il calcolo, ottenendo così il termine ultimo per depositare l’istanza di vendita nel caso in cui si intenda effettuare l’iscrizione a ruolo nell’ultimo giorno utile.
Per copiare la data si può utilizzare il bottone che compare alla destra del termine calcolato.
La normativa di riferimento
Elenchiamo di seguito gli articoli del codice di procedura civile che disciplinano i termini nelle varie tipologie di esecuzione.
Tali articoli sono riportati accanto alle date calcolate e possono essere visualizzati cliccando sul relativo link.
Pignoramento Mobiliare
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Art. 497 c.p.c.
Cessazione dell’efficacia del pignoramento.1. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita. [1][1] Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 6) che ” Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. -
Art. 518 c.p.c.
Forma del pignoramento.1. L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonchè il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.2. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.3. Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.4. Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.5. Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.6. Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. [2]7. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.[1] La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera l che “all’articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge medesima.[2] Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 18, comma 3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
Pignoramento Immobiliare
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Art. 497 c.p.c.
Cessazione dell’efficacia del pignoramento.1. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita. [1][1] Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 6) che ” Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. -
Art. 557 c.p.c.
Deposito dell’atto di pignoramento.1. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.2. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.3. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. [4][1] Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.[2] Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.”[3] Il D.L.14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.”[4] Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 18, comma 3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo. -
Art. 567 c.p.c.
Istanza di vendita.1. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.2. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. [6] [7] [8]3. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati. [5] [6] [7] [8][1] La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, ha disposto (con l’art. 13-bis) che “Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l’allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge”.
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, nel modificare l’art. 13-bis della L. 3 agosto 1998, n. 302, ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 2) che il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della L. 19 novembre 1998, n. 399.[2] La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 17 marzo 1999, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1999, n. 134, ha disposto (con l’art. 13-bis, comma 1) che “1. Il termine per l’allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
a) 21 dicembre 1999, quando l’istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
b) 21 aprile 2000, quando l’istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
c) 21 luglio 2000, quando l’istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
d) 21 ottobre 2000, quando l’istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.”[3] La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 17 dicembre 1999, n. 480, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 2000, n. 25, ha disposto (con l’art. 13-bis, comma 1) che “Il termine per l’allegazione della documentazione prescritta dal secondocomma dell’articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l’istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l’istanza di vendita risulta depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000.”[4] La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2000, n. 291, convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2000, n. 372, ha disposto (con l’art. 13-bis, comma 1) che “Il termine per l’allegazione della documentazione prescritta dall’articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l’istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.”[5] Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.[6] Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.”[7] Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.”[8] Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 6) che “Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Pignoramento Presso Terzi
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Art. 543 c.p.c.
Forma del pignoramento.2. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonchè l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;[1][2]
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. [3]3. Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.4. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. [3]5. Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma. [3][1] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che ” Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”[2] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”[3] Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 18, comma 3) che la modifica di cui al quarto comma del presente articolo si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 19, comma 6-bis) che le modifiche di cui ai commi primo, secondo, numero 4) e quinto del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
Pignoramento Autoveicoli
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Art. 497 c.p.c.
Cessazione dell’efficacia del pignoramento.1. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita. [1][1] Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 6) che ” Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. -
Art. 521 bis c.p.c.
Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.1. Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonchè i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino. [2]2. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.3. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.4. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonchè, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.[2]5. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.6. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.[2]8. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo. [1][1] Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l’art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.[2] Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 9) che “Le disposizioni di cui all’articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”.
Pignoramento immobiliare
Nell’ambito delle esecuzioni aventi ad oggetto beni immobili vi è discordanza su cosa si intende per “data di compimento del pignoramento“.
L’orientamento prevalente, confermato anche da Cass. Civ. 7998/2015, vuole che per “data di compimento del pignoramento” si intenda la data di notifica dell’atto di pignoramento anziché la data di trascrizione dell’atto.
Riportiamo uno stralcio della citata sentenza:
“Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due diversi momenti processuali, cui corrispondono due distinti e autonomi adempimenti, i quali hanno ciascuno una propria ragione di essere e una specifica efficacia giuridica rispettivamente tra le parti ed erga omnes.
Invero il pignoramento è perfetto nei confronti del debitore con la notifica dell’atto ed è da quella data che decorrono alcuni determinati effetti processuali.
E’, infatti, dopo la notifica del pignoramento che l’ufficiale giudiziario deve depositare l’atto nella cancelleria del tribunale competente, quasi a sancire, attraverso l’inserimento di esso nel fascicolo dell’esecuzione, l’esistenza giuridica del vincolo processuale (art. 551 c.p.c.) ed è anche da quel momento che il debitore è costituito custode dei beni pignorati (art. 559, comma 1, dello stesso codice).
Nè va omesso di considerare che, secondo l’art. 481 c.p.c., la inefficacia del precetto viene comminata soltanto se nel termine di novanta giorni dalla notifica non è iniziata la esecuzione, e poichè l’inizio della espropriazione forzata ha luogo proprio con la notifica del pignoramento, è ovvio che anche questo primo atto assume rilevanza nello svolgimento del processo esecutivo.
Se, dunque, la legge ricollega alla notificazione del pignoramento determinate conseguenze giuridiche, non si vede perchè, in aderenza ad esse, non debba decorrere da quella data anche il termine di efficacia previsto dall’art. 497 c.p.c.”